Vi forniamo di seguito una raccolta di alcune delle domande sulla cittadinanza italiana che più frequentemente ci vengono rivolte.

Se il vostro caso non rientra tra quelli esposti, non esitate a contattarci e saremo lieti di rispondervi.

 


É POSSIBILE OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA PER VIA MATERNA?

Si, a condizione che il richiedente, figlio/a di una cittadina italiana, sia nato dopo il 01/01/1948.

QUALE È IL TEMPO DI VALIDITÀ DEL CNN (CERTIFICATO DI NON NATURALIZZAZIONE)?

Il Ministero della Giustizia in Brasile ha stabilito il tempo massimo di validità del CNN in un anno della sua spedizione, visto che  negli ultimi anni cittadini stranieri hanno fatto la naturalizzazione e non apparivano nei dati di registro del Ministero. I  Consolati italiani in Brasile stanno fornendo indicazioni ai Comune italiani nel senso di osservare la data di emissione di questo Certificato.

É POSSIBILE AUTENTICARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO REDATTO IN LINGUA STRANIERA SENZA LA TRADUZIONE IN ITALIANO?

La tesi contraria all’autenticazione (senza la traduzione del documento) richiama – generalmente – l’art. 33, comma 3, del TU, che prevede l’obbligo di allegare, agli atti e documenti indicati nel comma 2, cioè ad atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato, “una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. A parte ogni altra considerazione sul rinvio “agli atti e documenti indicati nel comma precedente”, a nostro parere la norma richiamata, che, per inciso, ripete il contenuto del comma 2 dell’art. 17 della L. 15/1968, si rivolge al pubblico ufficiale destinatario del documento.

É POSSIBILE OTTENERE UNA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ PRIMA DELLA SCADENZA PER VARIARE LA RESIDENZA E/O LO STATO CIVILE?

Secondo Min. Interno 31.12.1992, n. 24, poiché “il legislatore non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di un nuovo documento nel caso di variazione di quei dati che nulla hanno a che fare con l’identificazione della persona” (argomentando ex art. 291 del regolamento del T.U.L.P.S., che “prevede l’emissione del duplicato della carta d’identità nella sola ipotesi di smarrimento della stessa, ipotesi cui si possono equiparare quella della sottrazione furtiva e del deterioramento”), ne deriva che la suddetta funzione di identificazione non è alterata dal “cambio della residenza, della professione, dello stato civile, ed è quindi del tutto superfluo, in tali casi, rinnovare la carta d’identità”.

SONO UNA CITTADINA BRASILIANA, SPOSATA CON UN CITTADINO ITALIANO, DAL QUALE MI SONO SEPARATA E HO GIÀ OTTENUTO IL DIVORZIO. POSSO GODERE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO IN ITALIA

Il divorzio o l’annullamento del matrimonio con un cittadino dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o di annullamento.

COME POSSO CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

É POSSIBILE RIACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA?

Il riacquisto della cittadinanza italiana può avvenire a seguito di dichiarazione resa dall’interessato presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o presso il Consolato italiano se residente all’estero. In questo ultimo caso l’efficacia della dichiarazione è subordinata al rientro in Italia entro un anno dalla suddetta dichiarazione.

PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA “IURIS SANGUINIS”, QUALI DOCUMENTI OCCORRONO?

Bisogna considerare che la cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per cui è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

Alla domanda devono quindi essere allegati:
  • l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero;
  • gli atti di nascita relativi agli ascendenti del richiedente;
  • gli atti di matrimonio dell’avo emigrato e di tutti i discendenti;
  • gli atti di morte dell’avo emigrato e di tutti i discendenti;
  • il certificato rilasciato dall’autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell’avo emigrato o la data dell’eventuale naturalizzazione.
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere integrali.

COSA È L’AIRE E A CHI SERVE?

Si tratta dell’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero. (Legge 470 di 27/10/1988).

Tutti i cittadini italiani che desiderano vivere in un altro paese per un periodo superiore ai 12 mesi devono comunicare al Consolato italiano il nuovo indirizzo.
Questo serve, tra l’altro, a mantenere il diritto di rinnovo del passaporto  pur non vivendo più in Italia.

É POSSIBILE SPOSARSI IN ITALIA AVENDO LA CITTADINANZA ITALIANA?

Si. Se ci si deve sposare in Italia con un cittadino/a brasiliano/a, dovranno essere presentati tutti i documenti (certificati  integrali) tradotti e legalizzati dal Consolato italiano del luogo ove ha la residenza il richiedente. Ricordiamo che questi certificati hanno un periodo di validità definito e, prima di essere tradotti, devono  essere registrati (mediante l’apposizione di un timbro) dal Ministero delle Relazioni Estere MRE (uffici che fanno capo al Consolato).

QUANDO SI OTTIENE LA CITTADINANZA ITALIANA, SI PERDE LA CITTADINANZA BRASILIANA?

No. La nazionalità brasiliana si perde solo dichiarando espressamente tale volontà e in favore dell’acquisizione di altra nazionalità.

QUALI SONO I VANTAGGI CHE SI POSSONO OTTENERE CON LA CITTADINANZA ITALIANA?

La cittadinanza italiana da la possibilità di avere libero accesso a tutti i paesi della Comunità Europea, con diritto di abitare, studiare, lavorare,  partecipare a concorsi pubblici, aprire una azienda.

Facilita inoltre l’ingresso nell’EUA, per il quale non si avrà più bisogno del visto.

QUANTO TEMPO CI VUOLE MEDIAMENTE PER AVERE UN DOCUMENTO DI NULLA OSTA?

Per il rilascio del “nulla osta”, che permette al cittadino straniero di ottenere il visto d’ingresso dalle autorità consolari italiane e dalle rappresentanze diplomatiche, ci vogliono 180 giorni.

QUANTO TEMPO POSSO RIMANERE IN BRASILE COME TURISTA?

Il periodo massimo di permanenza come turista è di 90 giorni. Questo periodo puoi essere prorogato con un’autorizzazione espressa della Polizia Federale del Brasil, per altri 90 (novanta) giorni, per un totale di 180 (cento ottanta) giorni all’anno, contati dal giorno di ingresso come turista.

CITTADINO EXTRACOMUNITARIO, SPOSATO CON UN ITALIANO: QUALI DOCUMENTI SERVONO PER RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA?

Per richiedere la cittadinanza italiana è necessaria la seguente documentazione:

  • atto di nascita integrale, tradotto e legalizzato nel Consolato italiano;
  • certificato penale del paese di origine, tradotto e legalizzato;
  • certificato di matrimonio integrale, tradotto e legalizzato;
  • stato di famiglia e residenza;
  • denuncia dei redditi degli ultimi tre anni;
  • copia della carta di soggiorno in corso di validità.
Attenzione: la legalizzazione dei documenti deve essere fatta nel Consolato di residenza del richiedente. La domanda va presentata alla Prefettura della zona di residenza.

È POSSIBILE AUTENTICARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO SCRITTO IN UNA LINGUA STRANIERA, SENZA LA TRADUZIONE IN ITALIANO?

La tesi opposta all’autentica (senza la traduzione del documento) richiama – in generale – l’art. 33, paragrafo 3 del TU, che prevede l’obbligo di allegare gli atti e ai documenti riferiti nel paragrafo 2, ovvero, atti e documenti elaborati all’estero da autorità straniere da usare nello Stato, “una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Al di là di ogni altra considerazione, sul riferimento “agli atti e ai documenti menzionati nel paragrafo precedente”, secondo la nostra opinione, la legge citata, che, peraltro, ripete il contenuto del paragrafo 2 dell’art. 17 della L. 15/1968, si rivolge ai funzionari pubblici destinatari del documento.