La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992 n.91 (e dai relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993 n.572 e il DPR 18 aprile 1994 n.362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
Cittadinanza italiana automatica
- per filiazione/discendenza (jus sanguinis): può ottenere la cittadinanza italiana il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. Acquista, altresì, la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
- per nascita (jus soli): acquista la cittadinanza italiana:
- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.
- per riconoscimento o dichiarazione di paternità/maternità naturale: è cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età. Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno al riconoscimento stesso;
- per adozione: può ottenere la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Cittadinanza italiana per domanda
- lo straniero o l’apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volontà;
- lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione di volontà;
- lo straniero coniuge di un cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana su domanda in presenza dei seguenti requisiti:
- se risiede in Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio; se risiede all’estero: tre anni dopo il matrimonio. (Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Cittadinanza italiana per naturalizzazione
Il requisito è la residenza legale in Italia per:
- 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
- 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
- 10 anni per cittadini non comunitari.
Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
Cittadinanza italiana in base a leggi speciali
- La legge 14 dicembre 2000, n. 379 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
- emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.
- La legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che l’hanno persa allorché tali territori vennero ceduti alla epubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 e di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.