Per quanto riguarda la doppia cittadinanza, occorre considerare che, a partire dal 16 agosto 1992, l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato Italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.