Il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla:

  • Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che, entro lo stesso termine, non vi rinunci.
  • Previa apposita dichiarazione:
    • qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
    • qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
    • se residente all’estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all’Autorità Consolare italiana;
    • qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l’incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato nonostante il divieto espresso del Governo italiano.